“L’Italia va meglio degli altri”. E’ la risposta automatica di ministri ed esponenti della maggioranza a chi chiede lumi sulla nostra situazione economica. Le cose stanno davvero così? Purtroppo no e vi spieghiamo perché.
Una classifica dei 27 capi di stato e di governo dell’Unione Europea appena stilata da una giuria di corrispondenti da Bruxelles, provenienti da tutti i paesi dell’UE. Indovinate chi è il peggiore.
uh! maddai! ma non mi diiiiiree!
vogliamo farci del male?
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“[…] L’Unione Europea prepara un pacchetto di misure salvaclima, ma la Prestigiacomo, a nome dell’Italia, si OPPONE. Perché la Prestigiacomo è una ribelle. La Prestigiacomo è la Amy Winehouse dell’Unione Europea. Curiosità: la famiglia Prestigiacomo ha interessi in aziende petrolchimiche a Priolo, Siracusa, polo industriale fra i più vasti e i più inquinanti d’Italia. Altra curiosità: la Prestigiacomo, ministro dell’ambiente, ha rimosso i tecnici che indagavano sull’inquinamento da diossina dell’Ilva di Taranto. Padrone dell’Ilva? Emilio Riva, uno dei soci della cordata CAI/Alitalia. Fatevi da soli il collegamento. Io sono esausto. Calderoli, ministro della semplificazione delle leggi. Gliele fanno leggere: se le capisce Calderoli, le capiscono tutti.”
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Via: Lutazzi, sull’Unità
questo è un paese dove l’informazione la fanno i comici. o non si fa.
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Seduta n. 231 di martedì 13 ottobre 2009
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CONCIA ED ALTRI; DI PIETRO E PALOMBA: MODIFICA ALL’ARTICOLO 61 DEL CODICE PENALE, CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE RELATIVA ALL’ORIENTAMENTO O ALLA DISCRIMINAZIONE SESSUALE (A.C. 1658-1882-A)
A.C. 1658-1882-A – Questione pregiudiziale
QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il testo unificato delle proposte di legge n. 1658 e 1882, recante l’introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all’orientamento o alla discriminazione sessuale, presenta profili di violazione della Carta costituzionale;
1. (violazione dell’articolo 3 della Costituzione) – la disposizione viola il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza in quanto:
l’inserimento tra le circostanze aggravanti comuni previste dall’articolo 61 del codice penale della circostanza di aver commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento sessuale ricomprende qualunque orientamento ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo eccetera;
non essendo possibile accertare nell’interiorità dell’animo l’autentico movente che spinge alla violenza, ne conseguirebbe che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court. Si introdurrebbe quindi un trattamento diverso nella commissione di delitti non colposi senza alcuna ragionevole giustificazione;
2. (violazione dell’articolo 25 della Costituzione) – la norma si pone in contrasto con l’articolo 25 della Costituzione in quanto, in assenza di una nozione di orientamento sessuale, la circostanza aggravante, nella parte in cui dà rilevanza all’orientamento sessuale, viola il principio di tassatività della fattispecie penale, a tal fine si evidenzia come dell’espressione «orientamento sessuale» non sia data una definizione, né sia rinvenibile nell’ordinamento penale. L’espressione è estremamente generica in quanto può indicare fenomeni specifici come l’omosessualità oppure, più in generale, ogni «tendenza sessuale» comprendendo anche incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, masochismo e qualsiasi altro genere di scelta sessuale, che nulla ha a che vedere con l’omosessualità;
inoltre l’indeterminatezza concettuale dell’espressione orientamento sessuale non consente di individuare le fattispecie meritorie di una particolare tutela. Nel caso di specie la norma prevede come circostanza aggravante di reato una posizione soggettiva della persona offesa che non sempre appare meritevole di una tutela differenziata. Per comprendere appieno la censura di costituzionalità si osservi che ad oggi con riferimento alle particolari condizioni delle persone offese sono previste aggravanti unicamente per fatti commessi contro pubblici ufficiali, persone incaricate di pubblico servizio, persone rivestite della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. Orbene, è di tutta evidenza che a differenza della disposizione in esame nei casi citati si tratta sempre di posizioni oggettive: la particolare qualità della persona offesa giustifica ictu oculi un aggravio di tutela in relazione alla particolarità delle funzioni svolte. Anche nelle ipotesi, pur presenti nell’ordinamento e derivanti dall’adempimento di obblighi internazionali, di aggravanti che si applicano quando il fatto è commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, si fa sempre riferimento a circostanze oggettive circa le condizioni della persona offesa,
delibera
di non procedere all’esame del testo unificato delle proposte di legge n. 1658-1882-A.
n. 1. Vietti, Buttiglione, Rao, Capitanio Santolini, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Naro.
È evidente che i citati Onorevoli, e con loro altri 285 loro Onorevoli colleghi su 520 presenti, le definizione di “orientamento sessuale” o di «tendenza sessuale» potrebbe comprendere anche incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo e qualsiasi altro genere di scelta sessuale. E non siano presenti precedenti e chiarimenti nella precedente giurisdizione italiana.
Quindi viene da chiedersi se gli Onorevoli Deputati abbiano mai letto questo:
Articolo 2
Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
[...]
7) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 6 A
Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.»
Il quale Trattato, del 2 ottobre 1997, è stato ratificato dal Parlamento Italiano con la Legge 16 giugno 1998, N. 209. e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998 – Supplemento Ordinario n. 114
Esiste quindi un precedente per il termine “tendenze sessuali”, usato nella pregiudiziale con tono dispregiativo e includendo comportamenti che la precedente legislazione europea ed italiana non aveva contemplato, non comprendendo anche incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, masochismo e qualsiasi altro genere di scelta sessuale come “tendenze sessuali”.
Va però detto che l’attuale Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (evoluzione del precedente), non usa più il termine “tendenze sessuali”, avendolo modificato con un termine più restrittivo e specifico.
Articolo 10
Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.Articolo 19 (ex articolo 13 del TCE)
1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Questo secondo la Versione Consolidata dello stesso Trattato, secondo le modifiche attivate dal Trattato di Lisbona, siglato il 13 dicembre 2007, e approvata dalla Camera dei Deputati il 31 luglio 2008 con 551 coti favorevoli, e il 23 luglio 2008 dal Senato della Repubblica con 286 voti favorevoli, in entrambi i casi nessuna astensione e nessun contrario, divenuto quindi Legge della Repubblica Italiana numero 130 del 2 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 188/L, approvazione avvenuta durante questa stessa Legislatura, la XVI della Repubblica.
È pur vero che non trova ancora applicazione nell’Ordinamento Penale della Repubblica Italiana, ma ha trovato consenso unanime del Parlamento Italiano per la ratifica di un Trattato Europeo, e quindi non è chiaro come prima di ieri 13 ottobre 2009 le definizioni “tendenza sessuale” e “orientamento sessuale” non necessitassero di maggiori specificazioni, o se l’attuale legislatura abbia accettato e ratificato all’unanimità con anche gli applausi dell’Aula della Camera dei Deputati, se esisteva il presupposto che quelle ratifiche stessero aprendo la legislazione italiana ad ogni orientamento sessuale, e quindi ad ogni «tendenza sessuale» comprendendo anche incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, masochismo e qualsiasi altro genere di scelta sessuale.
Come possono gli Onorevoli Vietti, Buttiglione, Rao, Capitanio Santolini, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Naro e altri (per un totale di 285 Onorevoli Deputati) accorgersi solo ora di aver votato a favore ed applaudito in Aula a un provvedimento che secondo le loro attuali posizioni tuteli “scelte sessuali” come la pedofilia?
Le mie sono domande di un povero Cittadino, che si trova spiazzato e confuso di fronte a questa apparente contraddizione, e che si aspetta da Voi Onorevoli una risposta chiara, precisa, puntuale e rapida.
In attesa di Vostro riscontro.
Un Cittadino Italiano ed Europeo.
Apple, LG, Motorola, Nec, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (Rim), Samsung, Sony Ericsson, Texas Instruments, hanno firmato un protocollo per il quale dal 2010 sul mercato Europeo utilizzeranno tutti il formato Micro USB (a destra nell’immagine) per l’alimentazione e il “caricabatterie unico”.
Motorola da anni usa il Mini B USB (a sinistra) per tutte le funzioni, dalla ricarica, allo scambio dati, all’auricolare. Riusciranno a far stare tutto dentro un formato ancora più piccolo? E gli altri produttori?
E dovendolo fare per tutti i telefoni in vendità in Europa, lo faranno a livello globale?
Colpo di stato militare in Honduras.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiede di non riconoscere il governo golpista dell’Honduras a tutti i paesi del mondo.
Molte nazioni sudamericane e del mondo (Italia e tutti i partener europei compresi) ritirano gli ambasciatori.
L’Organizzazione degli Stati Americani ha deciso di sospendere l’Honduras fino a quando non sarà riammesso il legittimo presidente Zelaya.
Gli Stati Uniti “mettono in pausa” gli aiuti all’Honduras, la Casa Bianca non è disponibile a riconoscere un governo che stia in piedi con il supporto armato, senza rispetto per le regole democratiche.
Alcuni presidenti sudamericani (Argentina ed Equador in testa) tenterranno di accompagnare il presidente Zelaya in Honduras per riprendere le proprie cariche.
Studio Aperto, non ha trovato nulla di meglio da dire che non siano gli auguri al Presidente del Senato Honduregno, Micheletti, di origini bergamasche, per il suo nuovo incarico di Presidente della Repubblica, tralasciando di dire che ciò è avvenuto grazie a un golpe militare, e non una procedura democraticamente trasparente.
E che intanto in Honduras, il nuovo governo di Micheletti ha sospeso di diritti civili, imposto il coprifuoco e censura con l’appoggio dell’esercito tutti gli oppositori al golpe militare.
Non è fantastica questa informazione d’avantguardia?

